Dolciumi: differenze tra “termine minimo di conservazione” e “data di scadenza” | ingrosso dolciumi online
Date di scadenza dolciumi confezionati: come si leggono
Molto spesso i nostri clienti ci chiedono informazioni riguardo le “scadenze” dei dolciumi in vendita all’ingrosso sul nostro sito. Con questo post cercheremo di fare luce su un argomento tanto importante quanto sensibile per te che operi, come rivenditore, nel settore dolciario: la “shelf life” o “vita da scaffale” dei dolciumi.
Ma come si leggono le date di scadenza dei dolciumi confezionati che acquisti all’ingrosso per la tua attività?
Data di scadenza o termine minimo di conservazione?
Come ogni normativa anche quella che regola l’etichettatura degli alimenti è complessa e ricca di sfaccettature. A regolare le normative di etichettatura e scadenza dei prodotti alimentari confezionati (dolciumi compresi), l’Italia fa riferimento al Reg. UE 1169/11. Una cosa fondamentale da sapere è la differenza tra “data di scadenza” e “termine minimo di conservazione”.
“Da consumarsi entro…”. La data di scadenza è quel termine perentorio entro il quale il prodotto non può essere più commercializzato. Passata tale data il prodotto deve essere rimosso dallo scaffale perché rappresenta un rischio per il consumatore finale.
“Da consumarsi PREFERIBILMENTE entro…”. Il termine minimo di conservazione definisce il periodo in cui il prodotto, in confezione integra e adeguatamente conservato, è da considerarsi “privo di rischi per la salute del consumatore”. Passata tale data “indicativa” il prodotto è ancora commercializzabile e non rappresenta un rischio per la salute del consumatore.
Fortunatamente, parlando di dolciumi e prodotti dolciari confezionati che puoi acquistare all’ingrosso presso il nostro shop online, si parla di termine minimo di conservazione e non di data di scadenza.
Termine minimo di conservazione
Il termine minimo di conservazione si distingue in:
- “Da consumarsi preferibilmente entro il…”. La data comporta l’indicazione del giorno del mese e dell’anno. I dolciumi sono conservabili non oltre i 3 mesi da tale data;
- “Da consumarsi preferibilmente entro fine…”. La data comporta l’indicazione del mese e dell’anno (conservabili non oltre i 18 mesi) o solo dell’anno (conservabili oltre i 18 mesi).
Queste indicazioni, quando necessario, sono accompagnate “dalle modalità di conservazione che devono essere garantite per il mantenimento del prodotto per il periodo specificato“. Se conservati adeguatamente (principalmente secondo parametri di calore, umidità e integrità della confezione), la “shelf life” dei dolciumi può essere infatti estesa.
Infine, secondo il Reg. UE 1169/11, alcuni dolciumi sono esenti dall’indicare il termine minimo di conservazione come:
- prodotti di confetteria consistenti quasi unicamente in zuccheri aromatizzati e/o colorati come i LECCA LECCA ARTIGIANALI RIGATO;
- gomme da masticare e prodotti analoghi.
Responsabilità e obblighi
Essendo la nostra un’azienda che opera nel settore dolciario nella doppia veste di produttori e grossisti di dolciumi e articoli dolciari, obblighi e responsabilità riguardanti tali termini sono da riferirsi ai soli dolciumi prodotti e da noi commercializzati col marchio RIGATO. Per quanto riguarda gli articoli di aziende terze, responsabilità e obblighi dell’etichettatura e della sua veridicità non sono da attribuire al grossista che le distribuisce. Stando al Reg. UE 1169/11, responsabilità e obblighi sull’etichettatura corretta e veritiera degli alimenti sono in capo “all’operatore con il cui nome o con la cui ragione sociale è commercializzato il prodotto o, se tale operatore non è stabilito nell’Unione Europea, l’importatore nel mercato dell’Unione“.
RESPONSABILITA’ art. 8 Reg. UE 1169/11
OBBLIGHI art. 17 Reg. UE 1169/11